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Allargato il campo di applicazione di RESTO AL SUD (1-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 09 novembre 2021, n. 267 è stata pubblicata la legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.

La legge di conversione del decreto cd. Infrastrutture, tra le altre cose, aumenta il perimetro d’azione di Resto al Sud.
Tale misura, infatti, viene ora rivolta agli imprenditori e professionisti under 56 ed interessa nuove attività e nuovi territori.
Diventano, infatti, finanziabili anche le iniziative relative al commercio e l’accesso alle agevolazioni, finora limitato alle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) ed è consentito anche alle imprese e ai liberi professionisti delle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord.
Non cambia l’importo e la struttura dell’agevolazione.
L’intervento finanziario copre fino al 100% delle spese ed è costituito per il 50% da un contributo a fondo perduto erogato da Invitalia e per il 50% da un finanziamento bancario.

Andando nel dettaglio, la misura viene stata estesa alle seguenti isole del Centro-Nord:

  • isole minori marine: Campo nell’Elba; Capoliveri; Capraia; Giglio; Marciana; Marciana Marina; Ponza; Porto Azzurro; Portoferraio; Portovenere; Rio; Ventotene;
  • Isole lagunari e lacustri:
    – Isole della laguna veneta: Lido, Murano, Pellestrina, Burano, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Vignole, Torcello, San Giorgio, San Michele, San Clemente, San Francesco del Deserto, Marzobetto, San Lazzaro degli Armeni;
    – Isole della laguna di Grado: Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo;
    – Isole del lago d’Iseo: Monte Isola;
    – Isole del lago di Garda;
    – Comacina (lago di Como);
    – Isola d’Orta – San Giulio;
    – Isole del lago Trasimeno: Isola Maggiore e Isola Polvese;
    – Isole Borromee: Isola Superiore, Isola Bella, Isola Madre, Isola San Giovanni.

Ai fini dell’ammissibilità, i richiedenti:

  • non devono essere titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017;
  • non devono risultare già beneficiari, nell’ultimo triennio, di altre agevolazioni a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità;
  • non devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;
  • (per i liberi professionisti): non devono risultare titolari di partita IVA, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta.

Le domande di ammissione alle agevolazioni possono essere presentate da:

  • imprese già esistenti (purché costituite dopo il 21 giugno 2017) o ancora da costituire (da formalizzare entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, 120 per chi trasferisce la residenza dall’estero), nelle seguenti forme giuridiche:
  1. impresa individuale;
  2. società, incluse le società cooperative (comprese quelle sociali) e le società tra professionisti. Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Questi soci, tuttavia, non possono beneficiare delle agevolazioni;
  • liberi professionisti (in forma individuale o societaria). La costituzione nelle forme di cui alle lettere a) e b) non è obbligatoria per le attività libero professionali svolte in forma individuale, per le quali è richiesta unicamente la partita IVA nonché, qualora prevista, l’iscrizione agli ordini professionali.

Infine, un’altra grande novità introdotta dalla legge n. 156/2021 riguarda le attività sovvenzionabili.
Nel dettaglio, prima della suddetta modifica erano ammesse le seguenti attività:

  • attività nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • turismo;
  • attività libero professionali (attività ricomprese nella sezione M dei codici ATECO).

Ora, a mente dell’art. 13, comma 1bis, legge n. 156/2021 è incluso tra le attività finanziabili il commercio (di cui alla sezione G della classificazione Ateco), precedentemente limitato ai soli beni prodotti nell’attività di impresa.
A seguito della modifica, quindi, restano escluse solamente le attività agricole, di cui alla sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, ad eccezione della divisione 03 “Pesca e acquacoltura”.

Clicca per saperne di più sulla “Legge 9 novembre 2021, n. 156”.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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