L’INPS – con Circolare del 18 giugno 2021, n. 87 – ha reso note le istruzioni operative in merito allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
A mente della legge n. 160/20219 (a valere sul 2020) e successivamente modificata dalla legge n. 176/2020 (a valere sul 2021), per il biennio 2020/2021, le aziende fino a 9 addetti che assumeranno con tale contratto, adotteranno l’aliquota contributiva pari a 0 per i primi 3 anni.
Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
In tal senso, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens indicando:
- nell’elemento “Qualifica1” il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”
- nell’elemento “TipoLavoratore” il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.
Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento “TipoContribuzione” si dovranno invece indicati nella tabella che segue:
Per il recupero degli apprendisti assunti da gennaio 2020, i datori di lavoro possono procedere al recupero delle differenze contributive valorizzando:
- all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreACredito”, “CausaleACredito” il codice causale di nuova istituzione “L603
- in “ImportoACredito” l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare.
Il recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio e agosto 2021.