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Approvate in Regione Lazio le linee guida per la certificazione delle competenze (1-2)

Nel BURL del 09 giugno 2022, n. 49 è stata pubblicata la Deliberazione della Regione Lazio del 31 maggio 2022, n. 376, recante “Sistema regionale di certificazione delle competenze – Approvazione delle Linee guida per la messa a regime dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ed individuazione degli ambiti di sperimentazione.”.

Per quanto riguarda i servizi di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali occorre procedere – anche attraverso più sperimentazioni – alla specifica organizzazione, delle funzioni, come di seguito evidenziato:

  1. Il servizio di certificazione delle competenze è in capo alla Regione;
  2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo sono in capo alla Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro;
  3. La gestione operativa, compresa l’organizzazione e le attività delle Commissioni di esame, è in capo ai Centri per l’Impiego, che si avvalgono dei soggetti titolati ad erogare attività di supporto alla certificazione.

Con apposite determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale competente in materia di formazione e lavoro, sono approvate le disposizioni concernenti:

  • l’acquisizione e le funzionalità del sistema informativo di supporto al complessivo sistema di certificazione delle competenze, interconnesso con le diverse banche dati (Repertorio, elenchi operatori, soggetti accreditati-titolati, SIU)
  • la formazione degli operatori dei CPI, incaricati dell’accesso al servizio di certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti non formali ed informali;
  • gli standard di procedura e prestazione del servizio di certificazione delle competenze e le modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni regionali di certificazione;
  • gli standard di invio delle comunicazioni obbligatorie alla Regione relative ai servizi di individuazione e validazione;
  • gli standard minimi di efficacia, efficienza e qualità del sistema regionale di certificazione delle competenze, al fine del monitoraggio e della verifica dei servizi erogati;
  • gli standard minimi di procedura di rilascio, registrazione e conservazione degli attestati.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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