In data 19 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri n. 8 ha approvato il cd. decreto legge “Sostegni”.
Il provvedimento si compone dei seguenti titoli:
- Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia
- Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro
- Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza
- Titolo IV – Enti territoriali
- Titolo V – Altre disposizioni
Con riferimento all’ambito lavoristico, si segnala:
- la conferma, per tutto il 2021, della deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
- la conferma, fino al 30 giugno 2021, del blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate. Resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.
Viene, inoltre, differito il termine della trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate al 31 marzo 2021 (la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il 10 maggio 2021, invece del 30 aprile 2021).
Nei prossimi articoli, si approfondiranno le tematiche inerenti:
- la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali
- le nuove indennità COVD-19 previste per alcune specifiche categorie di lavoratori.