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Approvato in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto legge “Sostegni” (2-4)

In data 19 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri n. 8 ha approvato il cd. decreto legge “Sostegni”.

Il provvedimento si compone dei seguenti titoli:

  • Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia
  • Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro
  • Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza
  • Titolo IV – Enti territoriali
  • Titolo V – Altre disposizioni

 

Il provvedimento – decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” – è stato, poi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70.

Con riferimento alla cassa integrazione ed agli ammortizzatori sociali, si segnala l’avvenuta proroga della disposizione introdotta dal decreto Cura Italia, rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo.

Andando nello specifico, la misura di integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:

  • per ulteriori 13 settimane tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario
  • per ulteriori 28 settimane tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario, ovvero CIG in deroga.

 

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
È confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.

Tra le novità, si segnala quella inerente la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti che è effettuata attraverso il flusso telematico Uniemens-Cig.

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021.

Clicca e leggi il provvedimento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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