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Approvato in via definitiva in Senato il ddl di conversione del decreto legge Riaperture (1-2)

In data 16 giugno 2021, il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 2271, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

In tale provvedimento – che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale – sono confluiti i testi del decreto legge n. 56/2021 (cd. decreto Proroga termini) e del decreto legge n. 65/2021 (cd. decreto Riaperture maggio), che vengono conseguentemente abrogati, con salvezza degli effetti prodotti medio tempore.

Di seguito le novità più rilevanti.

A partire dal 1° luglio 2021, in zona gialla:

  • sarà nuovamente possibile svolgere in presenza corsi di formazione pubblici e privati, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (art. 3-bis);
  • si potrà tenere convegni e congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (art. 4-bis);
  • sarà consentita la presenza di pubblico anche al chiuso ad eventi e competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso). Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal CTS. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico (art. 5, comma 2-bis);
  • potranno riaprire le piscine e i centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (articolo 6, comma 1-bis);
  • potranno riaprire i centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (articolo 6, comma 3-bis);
  • sarà possibile svolgere convegni e congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (articolo 7, comma 3);
  • potranno riaprire i centri termali, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (art. 8, comma 1). Rimane consentita in ogni caso l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche;
  • saranno di nuovo possibili tutte le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (articolo 8-bis, comma 1);
  • potranno riaprire al pubblico le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Le attività potranno essere svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (art. 8-ter).

Viene, poi, introdotto il Green Pass italiano (certificato verde), necessario per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle case di riposo (Rsa) e partecipare a feste, eventi e fiere.

Il certificato verde è un documento che certifica:

  • l’avvenuta vaccinazione contro Covid-19. In tal caso, ha validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Il green pass è rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità a partire da 15 giorni dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vacccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio;
  • la guarigione dall’infezione da Covid-19. In tal caso, il green pass ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato;
  • l’esito negativo di un test molecolare o antigenico per la ricerca del Covid-19. In tal caso, la certificazione ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è rilasciate, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le predette disposizioni sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti della Commissione Europea per l’attuazione delle norme europee che abiliteranno, ai fini dell’applicazione delle norme europee sui certificati verdi, l’attivazione della Piattaforma nazionale-DGC.

L’alterazione o la falsificazione del Green Pass costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti (art. 13, comma 2).

Viene, infine, prolungando fino al 30 settembre 2021 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell’espatrio).

Viene, inoltre, differita fino al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data. Nelle more di tale scadenza, è possibile per gli interessati presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli e gli uffici competenti effettuano progressivamente la trattazione dei relativi procedimenti.

Clicca e leggi di più sul sito del Senato

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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