La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 26 giugno 2023, n. 4 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nei contratti collettivi riguardo alla nomina dei RLS anche nelle aziende con diverse unità produttive.
Com’è noto, l’art. 47, comma 2, Dlgs. n. 81/2008 prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
IL richiamato articolo contiene, poi, un espresso rinvio ai contratti collettivi per quel che concerne, tra l’altro, il numero dei rappresentanti da nominare. Infatti, il comma 5 recita “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
In tal senso, la Commissione in specie ha affermato che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire in ogni azienda o unità produttiva, quest’ultima intesa come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
Con riferimento al numero di RLS da designare, le indicazioni sono fissate in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ex art. 47, comma 7, Dlgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.
A tal proposito si ricorda che è previsto:
- 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.