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Come cambia il codice degli appalti dopo l’approvazione della legge europea

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, n. 12 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”.

Nel dettaglio, il provvedimento in specie mira a:

  1. individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi;
  2. specificare che l’ammissione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta;
  3. prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste;
  4. intervenire sui motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo, comunque, non inferiore ad € 35.000.

Con riferimento al punto d), la disposizione innova la normativa vigente, specificando che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e previo parere del Dipartimento delle Politiche Europee), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge europea 2019-2020, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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