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Contrattazione di II livello e deroga alla normativa sui contratti a termine

Il 16 aprile 2025 è stato siglato – tra CONFCOMMERCIO Genova e la FISASCAT CISL di Genova, la UILTUCS Liguria – un accordo territoriale in materia di assunzioni a tempo determinato per ragioni di stagionalità.

Nello specifico, per i datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (sottoscritto da CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e ULLTUCS UIL) che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, sono state individuate come località a prevalente vocazione turistica  il Comune di Genova e tutti i Comuni della Provincia di Genova, cosi individuati dalla Regione Liguria tramite i relativi decreti.

Il periodo considerato di effettiva stagionalità va dal 16 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 e dal 25 novembre a tutta la durata dei saldi invernali nella Regione Liguria (45 gg dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania).

 

I lavoratori che, attraverso uno o più contratti a tempo determinato nella stessa azienda, abbiano maturato un periodo lavorativo superiore a 6 mesi avranno diritto di precedenza sia nelle assunzioni a tempo determinato che indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fatto salvo licenziamenti per giusta causa o per motivi disciplinari, dimissioni, risoluzioni del rapporto nel periodo di prova o consensuali.

I datori di lavoro che intendono usufruire dei benefici previsti dovranno riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ed inoltre dare comunicazione dell’applicazione all’Ente Bilaterale del Terziario di Genova, entro 15 giorni dall’assunzione.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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