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Conversione in legge del decreto Super Green Pass e nuova durata delle certificazioni verdi

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2022, n. 19 è stata pubblicata la legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Di seguito, il dettaglio di alcune delle misure adottate.

Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario vige l’obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, e tale vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
Saranno gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguiranno immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19.

Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti, si applica alle seguenti categorie:

  • personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  • personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Essendo la vaccinazione, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, è esteso l’obbligo vaccinale anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell’obbligo determina l’impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi.
I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza.

La legge, infine, dispone la durata delle certificazioni verdi Covid-19 passandola da 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale.
Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Obbligo vaccinale anche per accedere ai servizi di ristorazione nelle predette zone, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale.

Clicca e leggi il provvedimento.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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