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Convertito in legge il decreto sul Green pass nelle scuole e l’Università

Nella Gazzetta Ufficiale del 01 ottobre 2021, n. 235 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Il provvedimento – che entra in vigore il 02 ottobre 2021 – conferma alcune disposizioni declinate nel decreto legge n. 111/2021 e ne introduce altre (in particolar modo, la validità del tampone molecolare estesa a 72 ore).

Andando nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza è consentito) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dalla normativa, l’accesso ed utilizzo ai seguenti mezzi di trasporto:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
    e-bis. funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Spetta ai responsabili delle strutture, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurare il rispetto dell’obbligo.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Leggi il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

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