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Corsi di formazione e tirocinio di adattamento: le linee guida del Min. Turismo

disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Il Ministero del Turismo – con decreto direttoriale del 24 gennaio 2025, prot. 0047794/25 – ha approvato le Linee Guida recanti le modalità operative per l’erogazione dei Corsi di formazione per le guide turistiche e del Tirocinio di adattamento per le guide estere.

Tali Linee Guida si inseriscono nell’attuazione della riforma della professione di Guida Turistica prevista dalla legge 13 dicembre 2023. n. 190 e nell’implementazione dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT).

Nel dettaglio, le Linee guida recanti le modalità operative di erogazione e di partecipazione ai Corsi di specializzazione e di aggiornamento regolano l’organizzazione e lo svolgimento dei Corsi di specializzazione e dei Corsi di aggiornamento per la professione di guida turistica.

In particolare:

  • i Corsi di specializzazione consentiranno alle guide turistiche di acquisire un’ulteriore specializzazione in uno specifico ambito tematico o territoriale relativo alla professione di guida turistica,
  • i Corsi di aggiornamento permetteranno di approfondire e perfezionare le conoscenze già acquisite.

I corsi di specializzazione ed i corsi di aggiornamento saranno organizzati, previa autorizzazione del Ministero, dalle Regioni, dalle Province Autonome o dagli Enti accreditati o in convenzione con gli enti territoriali.

Potranno richiedere l’iscrizione ai corsi di specializzazione e ai corsi di aggiornamento le guide turistiche iscritte all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche.

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2025/01/Linee-Guida-B.pdf

Le Linee guida recanti le modalità operative di erogazione e di partecipazione al Tirocinio di adattamento regolano le modalità di svolgimento del Tirocinio di adattamento, misura compensativa finalizzata al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento.

Il Tirocinio di adattamento includerà l’esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato (c.d. tutor) ed una formazione complementare valutata dal Ministero.

Il Tirocinio di adattamento sarà organizzato dagli Enti accreditati o in convenzione con le Regioni e le Province autonome.

Potranno richiedere l’iscrizione al Tirocinio di adattamento i cittadini dell’Unione Europea, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, che intendano ottenere il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica in regime di stabilimento.

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2025/01/Linee-Guida-A.pdf

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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