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Dal 20 ottobre i contributi per la formazione professionale nell’Autotrasporto (1-2)

Incentivi 2025 formazione settore autotrasporti

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2025, n. 226 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2025, n. 192 che definisce termini e modalità di presentazione delle domande per i contributi per la formazione professionale nell’Autotrasporto.

Le risorse complessivamente a disposizione per l’annualità 2025 ammontano a 5 milioni di euro.

 

Le domande di contributo possono essere presentate da:

  • imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale, e imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • strutture societarie/forme associate (società cooperative, consorzi e società consortili), iscritte nella sezione speciale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al punto precedente, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II- bis, del Codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.

Sono escluse le imprese/consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato dalla società RAM S.p.A. (soggetto gestore) in una nelle due edizioni precedenti del bando (cosiddette “Formazione 14” e “Formazione 15”).

Nel caso in cui il controllo chiuso con esito negativo abbia avuto ad oggetto un’impresa appartenente ad un consorzio o ad una cooperativa, non sarà ammessa la domanda di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all’interno di un consorzio o di una cooperativa.

 

Le domande devono avere ad oggetto iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e sul lavoro.

Sono ammessi ai corsi di formazione i titolari, soci, amministratori dei soggetti richiedenti, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni e, con le stesse modalità, i dirigenti.

I progetti formativi possono essere realizzati a livello:

  • aziendale;
  • interaziendale;
  • territoriale;
  • per filiere produttive.

 

L’attività formativa deve:

  • svolgersi dal 12 gennaio 2026 al 30 giugno 2026. Sono ammessi i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti al 12 gennaio 2026, purché successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando (avvenuta il 29 settembre 2025);
  • essere realizzata presso soggetti attuatori che risultano essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all’atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono.

Non sono ammissibili le domande relative corsi finalizzati:

  • all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto;
  • a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

 

Clicca qui per saperne di più

 

Formazione a distanza

Qualora la formazione sia a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:

– l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;

– l’intero corso deve essere video registrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;

– i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;

– le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni;

– alla società RAM S.p.A. devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

A quanto ammonta il contributo

L’importo del contributo concesso varia in funzione della dimensione aziendale.

In particolare:

– per le microimprese (che occupano meno di 10 persone), il contributo massimo è pari a 15.000 euro;

– per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone), il contributo massimo è pari a 50.000 euro;

– per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone), il contributo massimo è pari a 100.000 euro;

– per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità), il contributo massimo è pari a 150.000 euro.

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000 euro.

Per la determinazione del contributo si terrà conto dei seguenti massimali:

– ore di formazione: 30 ore per ciascun partecipante autista e 40 ore per ciascun partecipante impiegato;

– compenso della docenza in aula: 120 euro ogni ora;

– compenso dei tutor: 30 euro per ogni ora;

– servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Qualora al termine delle attività istruttorie le risorse a disposizione (pari a cinque milioni di euro) non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.

Come si presenta la domanda

Le domande di contributo devono essere presentate dal 20 ottobre 2025 al 24 novembre 2025, tramite Posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC ram.formazione2026@pec.it, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell’oggetto: “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 16”.

Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo (in caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima).

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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