Com’è noto, l’art. 63, comma 1, decreto legge n. 18/2020, ha previsto per “I titolari di redditi di lavoro dipendente […], che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ad € 40.000” l’erogazione di un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nello stesso mese.
I datori di lavoro (sostituti d’imposta) potranno riconoscere, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 31 marzo 2020, n. 17/E – ha comunicato d’aver istituito i seguenti codici tributo, per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti:
- per il modello F24 – “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
- per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) – “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.