Nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2025, n. 218 è stata pubblicata la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.
L’art. 26 (declinato “Misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani”), al fine di agevolare lo smart working nei piccoli comuni montani e contrastare lo spopolamento degli stessi, riconosce uno sgravio contributivo, in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
Le condizioni per fruire dello sgravio sono che il lavoratore:
- non abbia compiuto i 41 anni di età al 20 settembre 2025;
- svolga stabilmente la sua prestazione lavorativa in smart working in uno dei comuni montani individuati da un apposito DPCM con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- trasferisca la propria abitazione principale e il domicilio stabile da un comune non montano nel comune montano.
L’esonero, che spetta nel rispetto del cd. de minimis, è pari:
- per gli anni 2026 e 2027, al 100% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua;
- per gli anni 2028 e 2029, al 50% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari ad € 4.000 su base annua,
- per l’anno 2030, al 20% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari ad € 1.600 su base annua.
L’incentivo è riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore.
Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, così come resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione non è cumulabile con gli incentivi di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro.
Per l’operatività della disposizione in commento, si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto interministeriale.



