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Emersione rapporti di lavoro irregolare e versamento del contributo forfettario dovuto

L’INPS – con Circolare del 28 maggio 2021, n. 79 – ha fornito le ulteriori istruzioni per il versamento del contributo forfettario dovuto per l’emersione del lavoro irregolare, ex decreto legge n. 34 2020 (somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per i periodi precedenti la regolarizzazione).

Com’è noto, nella domanda di emersione presentata, riferita ai rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani o dell’Unione europea, il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale.
Ora l’istituto prevede che i datori di lavoro che hanno inoltrato istanza di emersione di rapporti di lavoro – già instaurati prima del 19 maggio 2020 – con cittadini italiani o comunitari, possano effettuare il versamento del contributo forfettario in commento, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente Circolare (quindi, entro il 7 giugno 2021).

Il contributo da versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:

  • € 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • € 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • € 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

questi riferiti al massimo ai cinque anni precedenti la data della domanda dato che la contribuzione obbligatoria previdenziale ha prescrizione quinquennale.

L’INPS, infine, fornisce specifiche istruzioni relative alle istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari, per i quali il contributo forfettario è dovuto anche in caso di emersione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non valido per lo svolgimento di attività lavorativa. Sia per i lavoratori extracomunitari che italiani e comunitari, con il versamento del contributo il datore di lavoro assolve agli obblighi di versamento della contribuzione afferenti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione, senza pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico per cui il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore.

Per i periodi di lavoro successivi, dal giorno successivo la presentazione dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.

Clicca e leggi la Circolare.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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