Il 29 maggio 2020 è stato siglato il Decreto interministeriale MLPS/MEF attuativo dell’erogazione del bonus per aprile in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale.
Il provvedimento chiarisce i dubbi sulla fruibilità del bonus da parte di chi ha già fruito dell’agevolazione per il mese di marzo, disponendo un’erogazione automatica di € 600 per il mese di aprile.
Per gli altri professionisti, le domande potranno essere presentate a partire dall’8 giugno all’8 luglio 2020.
Il bonus – oltre a non essere cumulabile con tutte le altre indennità COVID-19 erogate dall’INPS, né con il Reddito di Cittadinanza e con il Reddito di Emergenza – è altresì incompatibile con i trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, oltre che con la percezione del contributo a fondo perduto istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.
Il bonus – erogato anche ai titolari di pensione indiretta ed ai neoiscritti alle Casse dal 2019 – è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale.
Al riguardo, il decreto attuativo in commento precisa che:
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1) per “cessazione dell’attività” va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
2) per “riduzione o sospensione dell’attività” va intesa la riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute);
3) per i professionisti che si siano iscritti alle Casse tra il 2019 ed il 23 febbraio 2020 non trovano applicazione i criteri di cui ai punti precedenti, ma il diverso parametro di cui si dirà avanti.