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La nuova procedura INPS per le domande di bonus baby sitting e centri estivi

L’INPScon Messaggio del 5 giugno 2020, n. 2350 – ha comunicato l’avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

Al riguardo, l’Istituto ha fornito le relative indicazioni in merito:

  • ai soggetti possibili beneficiari e misura della prestazione;
  • alle modalità di erogazione del bonus di baby-sitting;
  • al bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia;
  • alle modalità di compilazione e presentazione della domanda.

Con riferimento al punto 1), la platea dei soggetti potenzialmente ammissibili ai bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, sono le seguenti categorie di lavoratori, genitori di figli di età non superiore a 12 anni:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali.

Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di € 1.200 per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (ad esempio, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore ad € 1.200 per il nucleo familiare).

Con riferimento al punto 2), il bonus per servizi di baby-sitter è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia; in tal caso, i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Visita il sito INPS per saperne di più

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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