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Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio (1-2)

Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio

In data 05 luglio 2024 è stato sottoscritto – tra FEDERALBERGHI, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL – l’accordo di rinnovo del CCNL 18 gennaio 2014 per i dipendenti di aziende del settore del turismo, scaduto il 31 agosto 2016.

Relativamente alla parte economica, si segnalano i seguenti aspetti.
  • L’accordo di rinnovo del CCNL Turismo ha definito i nuovi valori retributivi, che erano fermi dal 2016.
  • Per i lavoratori inquadrati al quarto livello, l’aumento sarà pari ad € 200, distribuiti in tre anni e mezzo.
  • L’aumento sarà erogato gradualmente, in più tranche, l’ultima delle quali è prevista per il mese di novembre 2027.
  • Al termine di questo percorso, la retribuzione lorda, sempre riferita al quarto livello, sarà pari a circa € 1.750, per quattordici mensilità.

Nella tabella seguente, gli importi suddivisi per livello ed inquadramento.

livello 

 

lug-24

 

giu-25

 

mag-26

 

apr-27

 

nov-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

2.309,93

 

2.366,94

 

2.416,82

 

2.466,71

 

2.495,22

 

B

 

2.138,57

 

2.191,35

 

2.237,53

 

2.283,72

 

2.310,11

 

1

 

1.992,50

 

2.041,68

 

2.084,71

 

2.127,73

 

2.152,32

 

2

 

1.821,13

 

1.866,07

 

1.905,40

 

1.944,73

 

1.967,20

 

3

 

1.717,55

 

1.759,94

 

1.797,04

 

1.834,13

 

1.855,32

 

4

 

1,620,69

 

1.660,69

 

1.695,69

 

1.730,69

 

1.750,69

 

5

 

1.519,93

 

1.557,44

 

1.590,27

 

1.623,09

 

1.641,85

 

6S

 

1.461,49

 

1.497,57

 

1.529,13

 

1.560,69

 

1.578,72

 

6

 

1.440,78

 

1.476,34

 

1.507,45

 

1.538,57

 

1.556,35

 

7

 

1.350,12

 

1.383,45

 

1.412,60

 

1.441,76

 

1.458,42

 

Malgrado gli 8 anni di attesa, non sono previsti importi Una Tantum.

Inoltre, ai fini della definizione della paga base nazionale, si è tenuto conto dell’obbligatorietà della quota di servizio a carico azienda per il finanziamento dell’Ente bilaterale; pertanto, l’azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.d.r. in quota percentuale della paga base conglobata, non assorbibile, per 14 mensilità, che è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e legali, incluso il TFR.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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