Com’è noto, la legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le “tecnologie abilitanti” (tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”).
Le attività di formazione oggetto dell’agevolazione devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud o fog computing, cyber security e sistemi cyber-fisici.
La legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha, poi, esteso l’ambito temporale di riferimento dell’agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta formazione 4.0 si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
La disciplina del credito d’imposta richiede che l’impresa assuma espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Occorre, inoltre, che l’impresa autocertifichi i risultati prodotti dall’investimento in attività formative ammissibili al credito d’imposta, attraverso il rilascio ai dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, oltre all’effettiva partecipazione degli stessi alle attività formative, dia evidenza dell’apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle competenze 4.0 e dei relativi ambiti aziendali di applicazione.
L’Agenzia delle Entrate – con risposta all’Interpello del 20 marzo 2019, n. 79 – ha precisato che il credito d’imposta per la formazione 4.0 spetta in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo d’imposta a prescindere dalla data in cui il contratto collettivo aziendale o territoriale che lo regolamenta è stato depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, purché avvenga entro il termine del citato periodo d’imposta, ossia entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono svolte le attività formative.
Il deposito dei contratti presso l’INL è, dunque,condizione di ammissibilità al beneficio ma può avvenire anche in un momento successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di realizzazione della formazione, purché ciò avvenga entro il termine del periodo d’imposta di riferimento.
Pertanto, il credito d’imposta troverà applicazione anche sui costi sostenuti per l’intero periodo d’imposta e quindi anche per quelli anteriori al deposito del contratto.