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Gli incentivi occupazionali in caso di assunzioni di fruitori AdI e SFL (1-2)

L’INPS – con Circolare del 29 dicembre 2023, n. 111 – ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo introdotto dal cd. decreto Lavoro per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Com’è noto, l’art. 10 del decreto legge n. 48/2023 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato – l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo 24 mesi.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 666,66 (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nel caso in cui l’assunzione sia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) è riconosciuto nella misura del 50%, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, e nel limite massimo di importo pari ad € 4.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 333,33 (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 10,75 (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente ai datori di lavoro l’offerta di lavoro nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

La richiamata disposizione, poi, prevede incentivi a favore:

  • delle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi della normativa vigente, ex Dlgs. n. 276/2003, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata da tali agenzie mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva presente nel SIISL. In tal caso, è riconosciuto un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo previsto per le suddette assunzioni agevolate effettuate da datori di lavoro privati;
  • dei patronati, degli enti, anche del Terzo settore, delle associazioni e delle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, ove autorizzati all’attività di intermediazione. In tal caso, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta dai predetti soggetti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, è riconosciuto un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato o all’80% dell’intero incentivo riconosciuto dalla disposizione in commento ai datori di lavori per le assunzioni agevolate a tempo determinato. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti in oggetto assicurano, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo. Il riconoscimento di tale contributo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell’eventuale rimborso delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, previsto dall’art. 14, comma 4, lett. b), legge n. 68/1999.

Clicca qui per leggere la circolare

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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