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Gli ulteriori chiarimenti dell’INL su patente a crediti e lavoro autonomo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 4 giugno 2025, n. 964 – ha esaminato la sanzionabilità dell’ipotesi di disconoscimento, in fase ispettiva, della natura autonoma del rapporto di lavoro del titolare firmatario di ditta artigiana rispetto al committente (impresa affidataria).

In questo caso, con riferimento all’obbligo del committente/ responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ex art. 90, comma 9, lett. b-bis), Dlgs. n. 81/2008, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.

 

La sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000, anche se diffidabile, ex art. 301-bis, T.U. 81/2008.

E’, inoltre prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) per un periodo di sei mesi, in caso di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o con meno di 15 crediti.

 

La medesima sanzione non può essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo”, in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell’ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell’illecito in parola.

 

Infatti, non è possibile infatti contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.

  

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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