L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 aprile 2024, prot. n. 795 – ha chiarito che è possibile stipulare un contratto di apprendistato stagionale di primo livello anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato.
Nel dettaglio, l’INL ha precisato che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (per esempio qualifica/diploma).
Rispetto a questo “vincolo di coerenza” l’Ispettorato – pur ricordando che la regolamentazione di questa forma contrattuale è rimessa, per i profili formativi, alle Regioni e alle Province autonome – fornisce un’indicazione molto importante: il vincolo vale solo per il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro.
Tale vincolo non impedisce di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dagli studenti: a questi giovani, infatti, va data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio di esperienze per il proprio sviluppo professionale.
In tal senso, viene ribadita la corretta finalità formativa del contratto di apprendistato, che resta garantita dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo regolato dall’art. 43, comma 6, del Dlgs 81/2015, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.
In disparte, è opportuno ricordare le aliquote contributive da applicare ai datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di I livello.
Per i datori di lavoro fino a 9 addetti, le aliquote contributive sono le seguenti:
Assicurazioni |
Durata del rapporto di apprendistato |
||
1°-12° mese |
13°-24° mese |
oltre il 24° mese |
|
Fondo pensioni lavoratori dipendenti |
1,35 |
2,70 |
4,50 |
CUAF |
0,02 |
0,03 |
0,06 |
Indennità economica di malattia |
0,08 |
0,16 |
0,26 |
Indennità economica di maternità |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
INAIL |
0,04 |
0,09 |
0,15 |
Totale |
1,50 |
3,00 |
5,00 |
I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti almeno pari a 10, invece, le aliquote contributive (per tutto il periodo di durata dell’apprendistato) saranno pari al 5%.