L’INPS – con Circolare del 21 luglio 2023, n. 68 – ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo NEET, ex art. 27, decreto legge n. 48/2023.
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Successivamente, l’INPS – con Messaggio del 10 agosto 2023, n. 2923 – ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime di cumulo del suddetto incentivo, con gli altri previsti dalla normativa vigente.
Com’è noto, a mente dell’art. 27, decreto legge n. 48/2023, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai suddetti requisiti, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale MLPS/MEF 16 novembre 2022.
La registrazione al Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”.
Nei casi in cui i destinatari abbiano un Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori”, già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo; tale Patto di servizio GOL vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante, part time e full time.
Il beneficio non può essere riconosciuto nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro:
- domestico;
- intermittente;
- occasionale;
- di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
L’agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di “NEET”.
L’agevolazione si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/20105;
- al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, ex art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 (quindi, regolarità del DURC e rispetto della parte normativa e di quella obbligatoria dei CCNL);
- alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
- al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, ex art. 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Con riferimento a tale ultimo punto, la legittima fruizione dell’incentivo è subordinata:
- alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea;
- alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23” – disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.
Nel modulo di istanza on line dovranno essere indicati i seguenti dati:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
- la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;
- se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.
L’INPS mediante i propri sistemi informativi centrali:
- consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia “NEET”;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto nella Regione/Provincia autonoma di lavoro;
- informa entro cinque giorni dalla data di invio della – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica (e-mail) e una notifica nell’area MyINPS – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.
L’incentivo NEET 2023 è espressamente cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile cd. UNDER 36 anni.
Inoltre, sussiste la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
In tale circostanza, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
La cumulabilità della misura in trattazione con altri regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili (da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro).
Proprio su tale aspetto, l’INPS – con Messaggio del 10 agosto 2023, n. 2923 – ha fornito ulteriori chiarimenti, rispetto alle indicazioni fornite con la Circolare n. 68/2023.
Al riguardo, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’articolo 1, comma 281, legge n. 197/2022, come integrato dall’art. 39 del decreto-legge n. 48/2023.
I datori di lavoro che hanno già presentato domanda telematica di prenotazione delle risorse, per la cui quantificazione hanno tenuto conto del solo 20% (e non del 60%) in presenza del cumulo con l’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (il cd. taglio del cuneo fiscale) sono tenuti ad annullare la domanda già inoltrata.
A tal fine occorrerà utilizzare l’apposito pulsante “rinuncia” che viene proposto dalla procedura web. Subito dopo aver proceduto all’eliminazione della domanda, i datori di lavoro ne potranno presentare un’altra per ottenere l’intera riduzione del 60%.
Le domande inoltrate nei 15 giorni seguenti la data di rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo (31 luglio 2023) verranno elaborate tutte insieme a settembre 2023.
Le richieste riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato che l’azienda ha eseguito tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023 e pervenute entro il 15 agosto 2023, verranno elaborate in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Per tutte le altre assunzioni effettuate a partire dal 31 luglio 2023 il criterio di accoglimento delle domande si basa sulla data di presentazione dell’istanza stessa.