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I chiarimenti dell’INL sull’apprendistato stagionale rivolto ai minori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 07 agosto 2023, prot. n. 1369 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato cd. di primo livello, ex art. 43, Dlgs. n. 81/2015, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero.
In primis, viene ricordato che la Regione Emilia-Romagna ha approvato la DGR n. 496/2023, al fine di dare attuazione all’apprendistato duale per lo svolgimento di attività stagionali, stabilendo che possono essere assunti con tale tipologia di contratto “i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che sono iscritti ad un percorso di Istruzione o di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione”.

Al riguardo, l’INL ha precisato che il datore di lavoro e l’istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza dell’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente ai sensi dell’art. 46, comma 4, Dlgs. n. 81/2015.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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