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Green pass e trasporti – cosa cambia dal 01 settembre 2021

In data 31 agosto 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha pubblicato le nuove linee guida predisposte dal Governo e concordate con le Regioni e le Province autonome, l’Anci e l’Upi per l’organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le nuove linee guida costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome dovranno inviare al Mims entro il 2 settembre.
Il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell’allegato tecnico sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.

Andando nel dettaglio, con riferimento al Trasporto aereo le linee guida prevedono che dal 01 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso agli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone.
Ovviamente la nuova previsione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori aerei, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto di queste prescrizioni.

Con riferimento al Trasporto marittimo, le linee guida prevedono che a far data dal 01 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso alle navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, sino al raggiungimento della capienza dell’80% rispetto alla capienza massima prevista. Sono esclusi i traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il TPL marittimo come ad es. per il collegamento da e per le isole minori.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Anche in tal caso i vettori marittimi, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Relativamente al Settore ferroviario le linee guida prevedono che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
All’atto della prenotazione il viaggiatore dovrà:

  • dichiarare, sotto la personale responsabilità, di essere in possesso, all’inizio del viaggio, della certificazione verde COVID-19. Dovrà, inoltre, dichiarare con autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi, il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
  • assumere l’impegno, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio.

 

I vettori ferroviari, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19 sono effettuate a bordo treno all’atto del controllo del titolo di viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il viaggiatore è invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovrà scendere dal mezzo alla prima fermata utile.
Il Capo treno provvederà il prima possibile a trasmettere una apposita relazione alla Polizia ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell’eventuale reato di falsa dichiarazione resa all’atto della prenotazione in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19.

Clicca e leggi le Linee Guida.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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