Nelle ultime settimane, il Governo – con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 – ha disciplinato l’accesso e la fruizione di alcuni servizi, mediante il possesso e la presentazione del cd. green pass.
Nello specifico, nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
Al riguardo, con decorrenza 06 agosto 2021, è possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
- certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
La presentazione del green pass è richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
- servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Clicca e leggi il provvedimento (23 luglio 2021, n. 105).
Invece, nella Gazzetta Ufficiale del 06 agosto 2021, n. 187 è stato pubblicato il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Al riguardo, ex art. 1, decreto legge n. 111/2021 (che, novellando il decreto legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha introdotto l’art. 9-ter), a decorrere dal “01 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.
Pertanto, a decorrere da tale data, l’accesso alle Università ed alle altre scuole dell’obbligo sarà garantito esclusivamente a coloro che avranno il cd. Green pass.