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Green pass: le novità sull’obbligatorietà per la fruizione di alcuni servizi

Nelle ultime settimane, il Governo – con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 – ha disciplinato l’accesso e la fruizione di alcuni servizi, mediante il possesso e la presentazione del cd. green pass.

Nello specifico, nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Al riguardo, con decorrenza 06 agosto 2021, è possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  • certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

La presentazione del green pass è richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Clicca e leggi il provvedimento (23 luglio 2021, n. 105).

 

Invece, nella Gazzetta Ufficiale del 06 agosto 2021, n. 187 è stato pubblicato il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Al riguardo, ex art. 1, decreto legge n. 111/2021 (che, novellando il decreto legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha introdotto l’art. 9-ter), a decorrere dal “01 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

Pertanto, a decorrere da tale data, l’accesso alle Università ed alle altre scuole dell’obbligo sarà garantito esclusivamente a coloro che avranno il cd. Green pass.

Clicca e leggi il provvedimento (6 agosto 2021, n. 111).

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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