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I chiarimenti del Min. Interno sulla normativa anti COVID dopo la fine dello stato d’emergenza

Il Ministero dell’Interno – con Circolare del 01 aprile 2022, prot. n.15350 – ha fornito le nuove indicazioni sulle attività di controllo in seguito all’adozione del decreto legge n. 24/2022, che ha disposto, tra le altre cose, la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 al 31 marzo 2022.

Stante la nuova normativa in vigore dal 01 aprile 2022, il Min. Interno ha invitato i prefetti a rimodulare le attività di controllo e i relativi servizi coinvolgendo i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Andando nel dettaglio, per quanto concerne i luoghi di lavoro, l’accesso è consentito, già dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 24/2022), con il green pass base, anche alle categorie di lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale, ad eccezione delle categorie attinenti al settore sanitario, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

La necessità di possedere la certificazione verde base resta confermata per: mense e catering continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati, ferme restando le disposizioni valevoli in ambito scolastico e educativo anche ai fini dell’obbligo vaccinale; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori e accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici, per i magistrati e soggetti equiparati e per le persone che svolgono attività lavorativa nel settore privato, anche se non soggetti agli obblighi vaccinali.

Viene estesa fino al 31 dicembre 2022 la valenza dell’obbligo vaccinale per:

  • gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario,
  • i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie,
  • il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in strutture adibite all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

Esclusivamente per tali categorie di soggetti la vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, quindi, seguitano ad applicarsi le disposizioni relative alla sospensione in caso di inosservanza del richiamato obbligo vaccinale.

Anche per il personale docente ed educativo della scuola la vaccinazione rimane requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa limitatamente per le attività didattiche a contatto con gli alunni.
I dirigenti scolastici, all’atto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, dovranno adibire i soggetti in questione ad attività di supporto all’istituzione scolastica.

In tutti i casi restano ferme le esenzioni dall’obbligo vaccinale connesse ad un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Clicca e leggi la Circolare.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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