La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 01 dicembre 2023, n. 5 – è intervenuta in merito alla figura del preposto in azienda.
A mente dell’art. 2, comma 1, lett. e), Dlgs n. 81/2008, la figura del preposto viene individuata come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il MLPS – con Interpello n. 5/2023 – ha precisato che la volontà del legislatore è quella di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e proprio per questa ragione sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro può essere ritenuta ammissibile solo come extrema ratio (a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa), laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a tale attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.
Infine, qualora un’impresa sia costituita da un solo lavoratore, non potendo quest’ultimo essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.