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I chiarimenti dell’AE sul credito d’imposta per sanificazione locali ed acquisto DPI (1-2)

In data 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate – con due provvedimenti pubblicati contemporaneamente – ha fornito le corrette indicazioni per la fruizione dei crediti d’imposta per spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro.

Andando nel dettaglio, con Provvedimento n. 259854/2020, l’AE si è occupata della definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Com’è noto, il decreto legge n. 34/2020 riconosce alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, quali quelli per:

  • l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
  • la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125).

Inoltre, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta in specie, possono – fino al 31 dicembre 2021 – in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Al riguardo, i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere ai citati crediti d’imposta, comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Con il Provvedimento prot. n. 259854/2020 viene, dunque, approvato il modello di “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.

Con una stessa Comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta, oppure a uno solo di essi. La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di € 60.000.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione.

Collagati al portale dell’Agenzia delle Entrate per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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