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I chiarimenti dell’AE sul credito d’imposta per sanificazione locali ed acquisto DPI (2-2)

In data 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entratecon due provvedimenti pubblicati contemporaneamente – ha fornito le corrette indicazioni per la fruizione dei crediti d’imposta per spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro.

Andando nel dettaglio, con la Circolare n. 20/E/2020, l’AE si è occupata dei chiarimenti in merito ai crediti d’imposta:

  • sugli gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;
  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Nello specifico, è previsto per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, per cui la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, la circolare specifica come il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.

Le spese per cui spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in:

    1. interventi agevolabili;
    2. investimenti agevolabili.

Con riferimento al punto 1), ci si rivolge a quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui sono ricompresi:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

In merito al punto 2), ci si rivolge a quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Tra l’altro rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

L’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000.

Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di € 48.000.

Pertanto, se le spese sono superiori all’importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di € 48.000.

Collegati al sito dell’Agenzia delle Entrate per leggere il documento

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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