L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 27 maggio 2022, n. 19 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di superbonus e altri bonus edilizi (introdotte dalla legge n. 234/2021 ed esplicitate da una serie di decreti governativi).
Al riguardo, l’AE è intervenuta su una serie di tematiche, quali:
- la disciplina in tema di prezzari, specificandone le modalità di utilizzo e le date di applicabilità;
- l’estensione della detraibilità delle spese per visto di conformità e asseverazione, per cui è possibile portare in detrazione le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus;
- l’esonero, per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, dell’obbligo di presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione per interventi di edilizia libera o fino a € 10.000, diversi dal superbonus, anche specificando le modalità di calcolo di tale importo;
- l’estensione dell’opzione per la cessione/sconto in relazione agli interventi di recupero edilizio per l’acquisto o realizzazione di box e posti auto;
- la disciplina relativa alla cessione dei crediti, effettuando un riepilogo di tutte le nuove disposizioni normative che hanno di recente interessato tale ambito.
- le misure sanzionatorie e le polizze di assicurazione per la responsabilità civile per i tecnici asseveratori;
- l’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.
Relativamente a tale ultimo punto, l’AE ha precisato che per ottenere il corretto godimento delle seguenti detrazioni fiscali:
- “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”
- “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche”
- “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”
- “Interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici”
- “Sistemazione a verde” di aree private
- “Bonus facciate” al 60%
il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore ad € 70.000 è tenuto ad indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ex art. 51, Dlgs. n. 81/2015.