L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E – ha ricordato che, a mente del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 31, sono state introdotte alcune nuove misure fiscali che, a decorrere da luglio 2020, hanno provveduto a ridurre l’imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente.
Il documento di prassi ha ricordato che a decorrere dal 01 luglio 2020 è stata abrogata la disciplina del bonus IRPEF (cd. € 80) e, al contempo, sono state introdotte due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del TUIR, per ridurre la tassazione sul lavoro:
- il “trattamento integrativo”, consistente nella rimodulazione del bonus IRPEF, che riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su questi redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari ad € 600 per il 2020 ed € 1.200 per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore ad € 28.000.
- la “ulteriore detrazione fiscale”, che riconosce per le prestazioni rese tra il 01 luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore ad € € 28.000 e fino ad € 40.000. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad € 40.000.
I beneficiari potenziali sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi di lavoro dipendente;
- dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- le prestazioni pensionistiche comunque erogate;
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo o all’ulteriore detrazione fiscale, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, possono richiedere i benefici nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.
Allo stesso modo, non costituendo retribuzione per il percettore, gli importi non incidono sul calcolo dell’IRAP dei soggetti eroganti.