L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 13 marzo 2024, prot. n. 521 – ha fornito il proprio parere rispetto alle numerose novità introdotte in materia di regolarità dei rapporti di lavoro subordinato da parte del decreto-legge n. 19/2024 (cd. decreto PNRR).
Di seguito, il dettaglio delle novità:
- Durc e benefici contributivi – il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali”. Viene affermato il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”;
- Appalto e distacco – il personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto ha diritto ad un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
- Maxisanzione per lavoro nero – aumentate dal 20% al 30% la sanzione irrogabile in caso di impiego di lavoratori “in nero”;
- Appalto e somministrazione illecita – la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente torna ad avere rilevanza penale: si prevede la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda;
- Lista di conformità – qualora all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilasci un attestato e iscriva l’impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”. I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti;
- Verifica di congruità – in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. Qualora tale verifica non sia effettuata – in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore ad € 150.000, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore ad € 500.000 – scattano delle conseguenze sanzionatorie.
Clicca qui per approfondire