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I chiarimenti dell’INL sulla documentazione amministrativa in caso di distacco dei lavoratori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 15 febbraio 2023, n. 1 – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, precisamente in ordine alla natura della “documentazione equivalente” alla “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, che deve essere oggetto di verifica nel corso dell’attività di vigilanza.

Al riguardo, il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.
L’INL, quindi, ha affermato che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.
In tal senso, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto.

Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

Pertanto, le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione Europea.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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