L’INAIL – con Circolare del 01 giugno 2023, n. 23 – ha fornito alcune precisazioni sulla tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.
Al riguardo, viene precisato che il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è stabilito in sede di contrattazione collettiva, fermo restando che la legge ne prevede in ogni caso il numero minimo in rapporto al numero dei lavoratori presenti nell’azienda o nell’unità produttiva.
Sono, altresì, stabilite in sede di contrattazione collettiva le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni.
Il numero minimo dei rappresentanti è pari a:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Dal punto di vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni,
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.
In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si prevede il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ai fini assicurativi si rileva che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale può essere esposto anche a rischi diversi da quelli propri dell’ambiente lavorativo aziendale nei quali opera come lavoratore subordinato.