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I chiarimenti INAIL sulla tutela degli infortuni in occasione delle attività formative

L’INAIL – con Circolare del 14 novembre 2023, n. 49 – ha fornito le istruzioni operative sul fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, ex art. 17, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (cd. decreto Lavoro).

Com’è noto, il Decreto MLPS 25 settembre 2023 ha affidato all’INAIL la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Al suddetto Fondo hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

In particolare, si tratta degli infortuni:

  • avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;
  • mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;
  • accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono innanzitutto, in parti uguali, il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione, e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

In mancanza delle suddette categorie di beneficiari, l’aiuto può essere chiesto dai genitori, anche adottanti, dai fratelli e dalle sorelle, fino ad arrivare agli ascendenti di secondo grado, con divisione delle quote in parti uguali in caso di concorso di più aventi diritto.

L’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua dello stesso ed è determinato per ciascun infortunio mortale in € 200.000.

Le domande per l’accesso al beneficio devono essere inviate direttamente alla sede INAIL competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.

I termini di presentazione delle istanze da rispettare a pena di inammissibilità sono i seguenti:

  • entro il 18 febbraio 2024 – per infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023;
  • entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo – per infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023.

Tra i dati che devono essere riportati nel modulo vi sono, tra gli altri, anche:

  • l’indicazione del grado di parentela,
  • i dati del familiare beneficiario del sostegno economico (da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario),
  • i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima,
  • la data del decesso,
  • il luogo dell’infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Clicca qui per leggere la circolare

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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