L’INPS – con Messaggio dell’11 marzo 2022, n. 1126 – è intervenuto sul riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa viene effettuata in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
Com’è noto, il Ministero della Sanità – con decreto 4 febbraio 2022 – ha fornito l’elenco delle patologie riconosciute per avere accesso alle misure.
Al riguardo, fino al 31 marzo 2022:
- è previsto lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati, ex decreto 4 febbraio 2022;
- il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Il periodo di assenza dal servizio è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
Anche per questo, a favore dell’INPS sono state stanziate risorse aggiuntive per il finanziamento degli oneri derivanti dalle tutele previdenziali.