L’ANPAL – con Nota del 08 settembre 2021, approvata con decreto 07 settembre 2021, n. 48 – ha fornito ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze.
Andando nello specifico, vengono chiariti:
- i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze presentati tramite avvisi a valere sui Fondi (cioè, sul conto di sistema del Fondo paritetico interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori) – al riguardo, viene precisato che il termine dei 120 giorni si applica a tutte le istanze (cumulative e singole), sia a quelle che prevedono l’adesione ai Fondi già all’interno del progetto formativo, sia a quelle che la prevedono successivamente all’approvazione del progetto, ma comunque prima dell’avvio dell’azione formativa;
- i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo – in tal senso, viene affermato che per definire il computo dei suddetti termini è necessario far riferimento agli atti con cui ANPAL si è espressa rispetto alle singole istanze, in quanto il sistema applicativo online potrebbe non essere aggiornato in tempo reale rispetto a questi atti.