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I nuovi criteri per la determinazione dei costi negli Accordi per l’innovazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con Circolare 27 maggio 2024 – ha apportato alcune modifiche all’allegato n. 10 “Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione” al decreto direttoriale 14 novembre 2022, per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca e sviluppo finanziati a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, di cui al  decreto ministeriale 11 maggio 2023.

Il documento di prassi ha stabilito che per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca e sviluppo finanziati a valere sulle risorse del PN RIC 21-27 nell’ambito del secondo sportello agevolativo, la spesa per ciascun partecipante al progetto è determinata, in base alle ore lavorate, utilizzando le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIMIT e MUR a valere sui programmi FESR 2021-2027.

In particolare:

  1. la spesa rendicontabile è determinata, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario;
  2. i costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo sono articolati per tre tipologie di soggetti (“Imprese”, “Università”, “Enti pubblici di ricerca – EPR”1), suddivisi per tre diverse macrocategorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”). Laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all’interno di una delle due categorie “Università” o “EPR”, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell’ambito della categoria “Imprese”;
  3. le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza (timesheet), redatti secondo lo schema di cui all’allegato n. 18 al decreto direttoriale 14 novembre 2022. Tali registri, compilati in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto;
  4. per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro, i regolamenti o gli orientamenti della Commissione europea.
  5. ai fini della valorizzazione, non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti, ovvero il monte ore annuo (1500 ore annue) definito dalla normativa di riferimento per il personale universitario; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro.

 

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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