Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Interno – con Circolare congiunta del 27 ottobre 2023, prot. n. 5969 – hanno fornito le indicazioni operative per l’attuazione del cd. decreto Flussi 2023 (DPCM 27 settembre 2023), di definizione delle quote di ingresso di lavoratori stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025.
Le istanze potranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere:
- dalle ore 9:00 del 2 dicembre 2023, per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro non stagionale;
- dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023, per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6;
- dalle ore 9:00 del 12 dicembre 2023, per gli ingressi di cui all’art. 7.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
Per l’inoltro telematico delle istanze è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.
In particolare, per l’anno 2023 sono ammessi in Italia complessivamente 136.000 lavoratori non comunitari così suddivisi:
- 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale,
- 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale,
- 680 ingressi per lavoro autonomo.
Per gli ingressi stabiliti dal decreto Flussi per il lavoro subordinato (sia stagionale che non) è ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle Agenzie per il Lavoro.
La Circolare in commento congiunta ha ribadito che le ApL possono produrre le domande nominative per l’ingresso di lavoratori non comunitari residenti all’estero, ai fini dell’instaurazione in Italia di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.