L’INPS – con Circolare del 22 febbraio 2021, n. 32 – ha reso note le prime indicazioni operative sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi da 16 a 19, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di modifica dell’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.
Possono infatti accedere alle agevolazioni contributive previste dalla legge di Bilancio 2021 tutti i datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori e anche quelli appartenenti al settore agricolo.
Tra i datori di lavoro privati rientrano anche gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.
Sono escluse solamente le Pubbliche Amministrazioni “tipiche” elencate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici cd. svantaggiate, quali:
- donne che hanno compiuto almeno 50 di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”. La lavoratrice deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. In questo caso occorrerà verificare che la lavoratrice per il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro, ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, la cui remunerazione annua sia superiore ad € 8.145 o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore ad € 4.800.
L’incentivo in commento spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro nonché in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.