L’INPS – con Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 – ha fornito i primi chiarimenti normativi in merito all’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020.
Potranno beneficiare delle agevolazioni contributive in specie i datori di lavoro privati che – nel biennio 2021/2022 – effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età. Nell’alveo dei datori di lavoro privati, rientrano a tutti gli effetti anche:
- i soggetti imprenditori;
- i soggetti non imprenditori, ex art. 2082 cod. civ.;
- le società private, a totale o parziale partecipazione pubblica (cd. società in house della Pubblica Amministrazione).
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata o della trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato:
- non abbiano compiuto 36 anni;
- non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero contributivo è anche applicabile:
- ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ex lege n. 142/2001;
- alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Restano esclusi dal beneficio, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, oltre al lavoro intermittente.
Non rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
Il beneficio in commento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Alla data odierna, si è ancora in attesa dell’orientamento della Commissione europea: al riguardo, l’INPS ha precisato che – con apposito Messaggio che verrà pubblicato una volta comunicata tale orientamento – saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.