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Il nuovo intervento dell’INPS sullo sgravio contributivo per le assunzioni di Under 36

La Commissione Europea – con Decisione del 19 giugno 2023, C(2023) 4061 final – ha definitivamente dato il via libera al II semestre 2022 (beneficio sperimentale introdotto dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni di “giovani lavoratori under 36 anni” effettuate nel biennio 2021-2022) ed a tutto il 2023 (ancorché, la base legale è diventata la legge n. 197/2022).
L’INPS – con Circolare del 22 giugno 2023, n. 57 – ha fornito i chiarimenti necessari per la corretta fruizione dell’incentivo in specie.

Com’è noto, l’art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020 ha normato l’esonero contributivo (ex art. 1, comma 100 e ss., legge n. 205/2017), nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui, per le assunzioni EFFETTUATE NEL BIENNIO 2021/2022 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (quindi, under 36 anni).
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Per le assunzioni effettuate nel 2023, l’incentivo non può essere superiore alla misura massima di € 8.000 su base annua.
La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 666,66 (€ 8.000/12).
La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni giorno è di € 21,50 (€ 666,66/31 gg.)
L’esonero contributivo ex lege n. 197/2022 è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (es. l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall’art. 1, comma 281, legge di Bilancio 2023 e modificato dall’art. 39, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).

L’INPS – con Circolare del 22 giugno 2023, n. 57 – ha reso note le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione . In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento deve essere inserito il nuovo valore “EG36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022”;
  • nell’elemento deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato – AAAA-MM-GG.

Nel caso in cui nell’elemento viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Ora l’INPS – con Messaggio del 10 luglio 2023, n. 2598 – ha fornito ulteriori chiarimenti sulla modalità di fruizione dell’esonero contributivo in commento.
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, i “CodAgio” E3 ed E4 devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione o trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.
Relativamente alle assunzioni o trasformazioni effettuate nel primo semestre 2023, i “CodAgio” U3 e U4 devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione o trasformazione fino al mese di giugno 2023.
Questi codici possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.
Le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Infine, con riferimento alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’INPS ha precisato che le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sarà a carico dell’agenzia di somministrazione.
In relazione ai contrati di somministrazione, l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

Clicca e leggi il testo completo del messaggio.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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