Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all’estero deve compiere due passaggi:
- presentare al centro per l’impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste;
- richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Il centro per l’impiego istruisce la richiesta e la pubblicizza.
La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in uno di questi casi:
- sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del centro per l’impiego, ex art. 9, comma 3, DPCM 29 dicembre 2022, cd. “decreto flussi”;
- se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è idoneo;
- sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza.
Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego:
- l’esito del colloquio di selezione;
- ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione;
oppure - che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.
Ora l’ANPAL – con decreto del Commissario Straordinario del 26 gennaio 2023, n. 10 – ha approvato il modulo ufficiale che il datore di lavoro deve utilizzare e inviare al centro per l’impiego qualora voglia assumere una persona non comunitaria residente all’estero.