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Le novità dell’INL sulla sospensione dell’attività delle microimprese per violazioni sulla sicurezza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 gennaio 2023, prot. n. 162 (non ancora pubblicata sul sito ufficiale) – si è espresso in merito alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.

Al riguardo, l’INL ha precisato che i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare” non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.

Le microimprese sono, dunque, escluse dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.

L’esclusione, tuttavia, non trova applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al Dlgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.

Pertanto, nel caso in cui non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga, il personale ispettivo dovrà comunque far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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