Nella Gazzetta Ufficiale del 04 settembre 2023, n. 206 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”.
Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che:
- viene definito lavoratore sportivo, un tesserato che svolge, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici di FSN e DSA è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva;
- non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- ambito dilettantistico, il rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, si presume di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria;
- viene fissato a 14 anni l’età, sia nell’area del professionismo che nell’area del dilettantismo, il limite minimo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce:
- fino ad € 5.000 – esenzione fiscale e contributiva,
- tra € 5.000 ed € 15.000 – soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti,
- oltre € 15.000 – soggetti a contribuzione e tassazione ordinaria.