Il 17 marzo 2022 scade il termine per la presentazione delle domande di ingresso dei lavoratori extracomunitari attraverso la procedura telematica prevista dal decreto flussi 2021.
Il provvedimento ha ammesso l’ingresso di:
- 42.000 lavoratori stagionali
- 20.000 lavoratori subordinati in edilizia, turismo e autotrasporto;
- 700 lavoratori autonomi;
- 7.000 soggetti per conversione di altri permessi (es. per studio, tirocinio e formazione professionale).
La compilazione dei moduli di domanda deve essere effettuata attraverso la procedura telematica accessibile all’indirizzo web nullaostalavoro.dlci.interno.it.
I modelli da utilizzare sono i seguenti:
- A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela;
- VA – conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
- VB – conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- Z – conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
- LS – conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato;
- LS1 – conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato domestico;
- LS2 – conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro autonomo;
- BPS – richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI);
- B2020 – richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico alberghiero.
La procedura di stipula del contratto di soggiorno è articolata nel modo seguente:
A) Sportello Unico
- rilascio del parere da parte dell’Ispettorato provinciale del lavoro sulla regolarità del datore e del contratto di lavoro
- trasmissione della richiesta al Centro per l’impiego, che comunica al datore di lavoro, se presenti, i nominativi di lavoratori disponibili a svolgere e medesime mansioni, iscritti nelle liste di collocamento.
B) Datore di lavoro
- comunicazione allo Sportello Unico della volontà di confermare il nulla osta;
- parere del questore sul rilascio del nulla osta.
C) Prefettura
- convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla osta di sei mesi e, se richiesto da quest’ultimo, trasmette la documentazione agli uffici consolari.
D) Lavoratore
- richiesta del visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente;
- si presenta entro 8 giorni dall’ingresso presso la prefettura, dove riceve il codice fiscale e sottoscrive il contratto di soggiorno.