Com’è noto, la “Comunicazione di infortunio” deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
Nel caso di datori di lavoro di soggetti non assicurati con INAIL, l’obbligo di inoltro della comunicazione di infortunio scaturisce a prescindere dal numero dei giorni di prognosi, ovvero da un periodo inferiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento, fino al decesso del lavoratore.
La “Denuncia/comunicazione di infortunio” deve essere invece inoltrata dal datore di lavoro all’Istituto in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, è necessario inoltrare la “Comunicazione di infortunio”.
In data 02 febbraio 2021, l’INAIL ha comunicato l’avvenuto aggiornamento dei servizi online in seguito al quale, a decorrere dal 03 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, anche i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori:
- rider;
- beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc);
- lavoratore agile;
- studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.
I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle pagine informative dei predetti servizi.