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Incentivi in favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico assunti da startup a vocazione sociale

In data 03 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo previsto in favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico assunti da startup a vocazione sociale.

Di seguito i requisiti richiesti alle startup interessate:

  • residenza in Italia;
  • costituzione da non più di 60 mesi;
  • impiego di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, quali dipendenti o collaboratori, per un periodo di almeno un anno, in proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.

Andando nel dettaglio dell’agevolazione in specie, la norma prevede i seguenti benefici sia per le aziende che per i lavoratori:

  • la retribuzione erogata ai soggetti assunti da una startup a vocazione sociale che soddisfi i predetti requisiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore ai fini fiscali e contributivi. L’erogazione da parte dell’INPS dell’assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore e soggetti ai limiti di reddito di cui al Decreto annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze è sospesa per il periodo di assunzione nella startup a vocazione sociale, a condizione che venga superato il limite reddituale previsto dalla legge;
  • i datori di lavoro, pur non essendo tenuti a versare la contribuzione devono trasmettere i flussi di denuncia ai fini della valorizzazione dell’estratto contributivo dei lavoratori.

Per attivare la procedura di sospensione, il lavoratore deve comunicare, entro 30 giorni dall’assunzione, la variazione della propria situazione reddituale, secondo le modalità definite dall’Ente che eroga la prestazione. In caso di accertamento da parte delle autorità competenti dell’eventuale indebita fruizione totale o parziale dell’agevolazione è previsto il recupero del relativo importo.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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